Società trasparente

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Informazioni relative agli strumenti per garantire la prevenzione della corruzione, l’accesso civico, la segnalazione di fatti illeciti alla società (Whistleblowing)
ATTO DI NOMINA e Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza di SdM

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (pdf)

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DELLA SOCIETÀ
I documenti con cui Stretto di Messina SpA ha inteso conformarsi alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza. L’aggiornamento delle “Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001” è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 maggio 2024

in questa sezione sono pubblicate le precedenti versioni di Modello 231 e Misure di prevenzione della Corruzione Integrative adottate dalla Società

Accesso civico semplice

Che cos’è l’accesso civico semplice
È il diritto previsto dall’art. 5, co. 1, del D.lgs n. 33/2013 che prevede che chiunque possa richiedere alla Società i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 33/2013, laddove la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito internet.

L’accesso civico semplice, dunque, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi.

Come esercitare il diritto all’accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va presentata all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) utilizzando il modulo in allegato ed inviandolo per posta elettronica all’indirizzo: RPCT@strettodimessina.it

La risposta della Società
La Società provvede come di seguito specificato:

  1. se i dati/documenti richiesti sono già pubblicati sul sito web “società trasparente”, il RPCT della Società, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, comunica tramite mail al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale ai dati e ai documenti richiesti;
  2. se i dati/documenti richiesti non sono pubblicati sul sito web “società trasparente”, fermo restando che laddove la mancata pubblicazione sia dovuta a motivazioni oggettive le stesse dovranno essere riportate nella relativa sottosezione di “Società Trasparente”, il RPCT della Società, entro il termine di trenta giornidalla richiesta: (i) laddove la pubblicazione sia effettivamente prevista dalla legge e in assenza di motivazioni oggettive ostative, provvede alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito della Società e comunica tramite mail al richiedente il relativo collegamento ipertestuale; (ii) in caso di mancata pubblicazione giustificata da motivazioni oggettive, ne dà comunicazione tramite email al richiedente indicando altresì la sottosezione dove  le stesse sono riportate.

Nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico semplice è possibile inviare la richiesta al Titolare del potere sostitutivo, di cui all’articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990 e successive modificazioni, sig. Vincenzo Mariotti, utilizzando il modulo di richiesta accesso civico semplice sul quale si prega di specificare in indirizzo “all’attenzione del Titolare del potere sostitutivo”,  e inviandolo alla casella PEC: info@pec.strettodimessina.it ovvero di posta elettronica: info@strettodimessina.it della Società.

Accesso civico generalizzato

Che cos’è l’accesso civico generalizzato
E’ il diritto previsto dall’articolo 5, co. 2, del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, che ha introdotto un tipo di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione ex lege.

A differenza del diritto di accesso civico semplice, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel caso dell’accesso civico generalizzato il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.

L’accesso civico generalizzato può trovare applicazione anche nella materia dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, sia in fase di gara che in fase di esecuzione, ferma restando la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni di cui al citato art. 5 bis del D.lgs 33/2013 in ragione di un bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla riservatezza.

Come esercitare il diritto all’accesso civico generalizzato
L’istanza di accesso civico generalizzato va indirizzata alla Direzione/Struttura di Stretto di Messina S.p.A. che in relazione alla tipologia dei dati o documenti richiesti riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento, reperibile nella sezione Organizzazione – Organigramma di Società Trasparente, utilizzando il modulo in allegato e inviandolo all’indirizzo PEC: info@pec.strettodimessina.it ovvero di posta elettronica: info@strettodimessina.it della Società.

Il rigetto totale o parziale dell’istanza o la mancata risposta
Nei casi di diniego totale o parziale all’accesso generalizzato o di mancata risposta nel termine di legge, il richiedente, ovvero – nei casi di accoglimento dell’accesso – i controinteressati, possono presentare richiesta di riesame, da inviare entro il termine di 30 giorni all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all’indirizzo di posta elettronica: RPCT@strettodimessina.it.

La risposta della Società
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento della Società  espresso e motivato, da comunicare per posta elettronica al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è derogabile soltanto quando la richiesta è comunicata dalla Società a uno o più controinteressati; in questo caso la decorrenza del termine è sospesa fino a dieci giorni.

In caso di domanda di riesame, il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda sentita la Direzione/Struttura della Società Responsabile del Procedimento interessata.

Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione del Responsabile del Procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso entro 30 giorni dalla decisione al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010).

Registro accesso Civico