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Come e quando saranno comunicate le indennità di esproprio?

Il primo atto della procedura espropriativa è rappresentato dalla comunicazione ai sensi dell’art. 17 del DPR 327 del 2001
Con la comunicazione ai sensi  dell’art. 17 del DPR 327 del 2001 si dà evidenza dell’acquisizione dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità nonché della possibilità per l’espropriato di fornire ogni utile elemento per la determinazione dell’indennità. Sulla base delle informazioni fornite dall’espropriando e degli specifici sopralluoghi svolti dai tecnici dell’autorità espropriante sarà attivata la procedura finalizzata al raggiungimento di un accordo sulla determinazione dell’indennità.
Per i soli terreni, in caso di non condivisione dell’indennità, potrà essere avviata la procedura di occupazione di urgenza ai sensi dell’art. 22 bis, previo deposito dell’indennità provvisoria determinata dall’autorità espropriante. In generale, nel caso di non concordamento, l’espropriando potrà avvalersi della determinazione dell’indennità da parte di una terna arbitrale composta da tecnici. Sia il soggetto espropriando che l’autorità espropriante possono in ogni caso, dopo la determinazione dell’indennità da parte della terna, richiedere la definitiva valutazione giudiziaria della medesima.