Quali sono le semplificazioni e agevolazioni recentemente introdotte nella valorizzazione degli espropri?
Il DL Infrastrutture ha inserito semplificazioni procedurali a favore degli espropriandi e una maggiore valorizzazione delle indennità di esproprio.
Secondo quanto riportato dal DL, in caso di stipulazione di atto di cessione volontaria entro un mese dalla dichiarazione di pubblica utilità, ai pieni proprietari da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, che abbiano stipulato l’atto di cessione di cui sopra, viene corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione di quel medesimo atto, un’indennità composta dal valore venale dell’immobile maggiorato del 15 per cento.
Inoltre, agli atti di cessione di cui sopra non si applicano gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed energetica, nonché di conformità catastale.
In caso di cessione di immobile adibito ad uso di prima casa è inoltre riconosciuta un’indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino ad un importo massimo di euro 40.000, da quantificarsi sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l’acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All’indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di entrata in vigore del DL.
Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell’immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore del DL (ossia dal 30.06.2024), l’indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.
Per quanto attiene, invece, agli usufruttuari, agli stessi è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, la quota dell’indennità sopra menzionata, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Da ultimo la disposizione precisa che quanto sopra descritto trova applicazione anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tal caso l’indennità aggiuntiva è quantificata tenendo conto del valore venale dell’immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Per assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui sopra è inoltre corrisposta un’indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento.